Con il decreto Legislativo n. 274 del 2000 il Giudice di pace è stato investito di una vasta competenza penale.
Nella scala dell’Autorità Giudiziaria il Giudice di Pace si trova sicuramente al primo posto e molto spesso il cittadino che mai prima ha avuto alcun approccio con i processi penali si imbatte proprio in questo vero e proprio Giudice.
Effettivamente, la competenza del Giudice di Pace è veramente ampia ed abbraccia tutti quei reati procedibili per lo più a querela di parte (ovvero non di ufficio) che molto spesso sono al centro di vicende tanto diffuse quanto problematiche per i protagonisti.
I reati maggiormente giudicati dal Giudice di pace sono, invero, l’ingiuria, la diffamazione (senza aggravanti), la minaccia, le lesioni entro i 20 giorni di prognosi, le percosse, il danneggiamento semplice, gli atti contrari alla pubblica decenza, alcune fattispecie di lesioni personali colpose (oltre ad altre fattispecie legate al diritto dell’immigrazione).
Il procedimento, il processo e le udienze sono praticamente uguali a quelle della Giurisdizione del Giudice monocratico del Tribunale.
La legge prevede espressamente che per ogni aspetto non disciplinato specificatamente dal Decreto Legislativo del 2000 si debba applicare il “normale” codice di procedura penale”.
Tuttavia, la natura del Giudice di Pace rimane una natura del tutto peculiare pensata dal legislatore anche per promuovere la conciliazione tra le parti in causa e, in ogni caso, non finalizzata all’applicazione di pene gravemente incidenti sul condannato.
Questi gli aspetti salienti del procedimento penale per reati di competenza del Giudice di Pace:
Il procedimento di competenza del Giudice di Pace dovrebbe essere contraddistinto da una spiccata celerità ma molto spesso si assiste alla dilatazione dei tempi della Giustizia ed alla lievitazione delle spese che la parte deve sostenere (sia in ordine alle spese legali, sia – in caso di condanna – a titolo di pena pecuniaria, sia a titolo di risarcimento per la persona offesa che si è costituita parte civile).
Un aspetto molto importante dei procedimenti per i reati di competenza del Giudice di Pace riguarda la possibilità per il cittadino intenzionato a denunciare una persona nota quale responsabile della commissione di un reato in suo danno di adire in tempi assolutamente brevi l’Autorità Giudiziaria.
La legge prevede infatti il “ricorso immediato all’autorità giudiziaria”.
Si tratta di una iniziativa di parte che deve essere necessariamente assistita da un difensore e consta di una fattispecie di denuncia querela presentata e redatta con alcune particolarità e formalismi che – noto l’autore del denunciato reato – può essere depositata negli uffici del Pubblico Ministero presso il Tribunale e del Giudice di Pace il quale (ricevuto o meno il parere del PM che in ogni caso non è vincolante) formula l’imputazione (ovvero il capo d’accusa di cui dovrà rispondere l’incolpato) qualora ritenga il ricorso fondato.
Il Giudice, quindi, fisserà con decreto una data di udienza che dovrà essere comunicata con notifica alla controparte, al Pubblico Ministero ed al difensore nominato di ufficio della persona “indagata”.
Peculiare è che la legge prevede che tra la data di deposito del ricorso e la prima udienza di trattazione NON possano decorrere più di novanta giorni (benché tale dettato sia privo di conseguenze nel caso in cui venga violato dal Giudice).
E’ di intuitiva evidenza che tale termine è da considerarsi brevissimo tenuto anche conto che spesso depositando una denuncia querela “normale” presso la Procura della Repubblica o presso i CC o la Polizia il procedimento penale si radica – per reati procedibili a querela di parte proprio di competenza del Giudice di Pace definiti – spesso dopo anni.
L’Avv. Carlo Carandente Giarrusso ha sviluppato negli anni una robusta ed approfondita esperienza nel campo del procedimento penale avanti al Giudice di Pace; sia nella difesa dell’imputato che della persona offesa.
L’attività prestata non è solamente quella dell’assistenza tecnica nell’ambito del procedimento penale (in fase di indagini e durante il processo) ma anche tesa – con altrettanto tecnicismo – al raggiungimento eventualmente di quell’obbiettivo transattivo e conciliativo indicato dal Legislatore.
ottobre 7, 2013
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