NON ERO IO, MA SEMBRAVA VERO: QUANDO L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) DIVENTA REATO. IL NUOVO REATO DI DEEPFAKE.
In un momento storico in cui l’evoluzione tecnologica ha compiuto passi da gigante e la realtà è sempre più frequentemente artificialmente costruita, non poteva mancare l’intervento del diritto penale e, più precisamente, del legislatore, chiamato a tutelare e presidiare un valore essenziale e a noi strettamente caro: l’identità personale, o, più nello specifico, l’IDENTITA’ DIGITALE.
L’uso dell’intelligenza artificiale, come osserviamo ormai da alcuni anni, consente di realizzare operazioni fino a poco tempo fa impensabili: creare immagini, video o voci estremamente realistiche, ma del tutto false. In altre parole, i cosiddetti deepfake.
I deepfake, in termini pratici prima ancora che giuridici, sono contenuti falsi ma altamente verosimili, generati o alterati mediante strumenti di intelligenza artificiale, idonei a ingannare chi li osserva o li ascolta circa la loro autenticità. Essi possono consistere, ad esempio, nella sovrapposizione del volto di una persona su un altro corpo, nell’imitazione perfetta di una voce, nell’attribuzione di frasi, comportamenti o condotte mai avvenute, e in molte altre forme di manipolazione della realtà.
Da quanto premesso, appare immediatamente evidente come tale fenomeno rappresenti una GRAVE MINACCIA per la reputazione, l’onore, la libertà e l’autodeterminazione della persona, sia essa un privato cittadino o un soggetto pubblico.
È proprio per questa ragione che il legislatore è intervenuto in modo netto, introducendo, a decorrere dal 10 ottobre 2025, nel codice penale il nuovo art. 612-quater, lanciando un messaggio inequivoco: CHI UTILIZZA L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER SPACCIARE PER REALE CIO’ CHE E’ FALSO RISPONDE PENALMENTE DELLE PROPRIE CONDOTTE .

È bene chiarirlo con precisione: IL PROBLEMA NON E’ LA TECNOLOGIA IN SE’, né l’intelligenza artificiale come tale, ma l’USO INGANNEVOLE CHE ALTERA LA PERCEZIONE DELLA REALTA’ E VIOLA L’IDENTITA’ ALTRUI. La responsabilità penale, infatti, NON SORGE PER LA MERA CREAZIONE PRIVAT DEL CONTENUTO, bensì quando ricorrono congiuntamente determinati presupposti. In altri termini, la norma punisce chi DIFFONDE (anche se non ha materialmente creato il contenuto) immagini, video o audio generati o alterati mediante intelligenza artificiale, idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità, SENZA IL CONSENSO della persona rappresentata o menzionata, cagionando un DANNO INGIUSTO alla reputazione, all’onore, alla privacy o all’identità personale.
La pena base prevista, salvo gli aumenti in presenza di specifiche aggravanti, è la reclusione da uno a cinque anni, con aggravamenti significativi nei casi di diffusione tramite social network o su larga scala, di finalità di lucro, di rapporto affettivo o di fiducia con la vittima, di coinvolgimento di minori e di manipolazione dell’opinione pubblica.
Ancora una volta è fondamentale precisarlo: non rientrano nella fattispecie incriminatrice le creazioni private non diffuse, i contenuti utilizzati per finalità satiriche o artistiche chiaramente riconoscibili come tali, né i montaggi grossolani o dichiaratamente fittizi, inidonei a ingannare.
Ma come difendersi, concretamente, nel caso in cui si sia vittima di una simile condotta?
Chi scopre la diffusione di un deepfake che lo riguarda deve agire tempestivamente e su più livelli. In primo luogo, è necessario presentare QUERELA entro tre mesi dalla scoperta del fatto presso la Procura della Repubblica, la Polizia Postale o i Carabinieri. In secondo luogo, occorre diffidare immediatamente le piattaforme e i siti che ospitano il contenuto, chiedendone la RIMOZIONE URGENTE. In sede civile, è poi possibile agire per ottenere il RISARCIMENTO DANNI patrimoniali, morali, reputazionali ed esistenziali. Nei casi più gravi, può essere opportuno richiedere PROVVEDIMENTI D’URGENZA al giudice per bloccare la diffusione del contenuto, oltre a segnalare il fatto al Garante per la protezione dei dati personali, qualora sussista un illecito trattamento dell’immagine o dei dati personali. Ma, soprattutto, è essenziale CONSERVARE TUTTE LE PROVE DIGITALI: link, screenshot, date, copie dei file, evitando accuratamente di ricondividere il contenuto, per non amplificarne ulteriormente la diffusione. In molti casi, risulta altresì opportuno avvalersi di una consulenza tecnico-informatica al fine di cristallizzare e documentare in modo adeguato la prova.

In conclusione, resta un dato fermo. In un’epoca in cui tutto può essere falsificato, il diritto riafferma un principio essenziale: NESSUNO PUO’ APPROPROPRIARSI DELL’IDENTITA’ ALTRUI SENZA RISPONDERNE. L’intelligenza artificiale è uno strumento potente; il cui uso scorretto, però, non è neutro me è oggi, finalmente, punito.
Avv. Carlo Carandente Giarrusso
(Avvocato Penalista)
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