Penale

CALUNNIA: l’accusa ingiusta di aver commesso un reato !! Cos’è la calunnia, quando si configura e come difendersi .

Nella romanza “Il Barbiere di Siviglia”, musicata dal grande Gioachino Rossini, la calunnia viene paragonata, inizialmente, ad un leggero venticello che s’introduce destramente e che prende forza, a poco a poco, nella testa della gente. Poi, piano piano, sottovoce viene paragonata ad un’ape che va ronzolando nelle orecchie della pubblica opinione e inizia a radicarsi nelle menti delle persone o addirittura di un’intera comunità. Successivamente la calunnia si muta, aumenta d’intesità e man mano che prende vigore acquista potere tanto che al momento opportuno esplode come un “colpo di cannone” o  in una sorta di tempesta, con tanto di tuoni e fulmini sollevando un tumulto generale di spregio verso il calunniato. Di qui, infine, l’ultima fase, la più grave, il calunniato, isolato, umiliato, deriso e avvilito, il più delle volte muore lentamente di crepacuore per l’ingiustizia ed il male subiti sotto il pubblico flagello della gente che ha prestato fede al calunniatore.

Pensiamo solo per un momento a quanti personaggi pubblici e non sono stati infangati con notizie false e tendenziose fatte circolare sul loro conto a solo scopo di danneggiarli. Celebre, tra i tanti casi di cronaca, rimane quello che nel 1953 coinvolse il figlio dell’allora Ministro degli Esteri, Attilio Piccioni, passato alla storia come il “delitto Montesi”. Piccioni figlio fu arrestato e poi scagionato dopo tre anni. La vicenda venne strumentalizzata in chiave politica per distruggere un alto esponente di un partito appena convocato dall’allora Presidente della repubblica Einaudi per diventare Presidente del Consiglio.

Ciò detto, la CALUNNIA è quel reato, a parere di chi scrive certamente grave, che si configura quando una persona, volutamente e consapevolmente, accusa un’altra della commissione di un reato, sapendola innocente.

Attenzione !

Ho detto: volutamente e consapevolmente !!

Si, proprio così, perché se l’accusa è frutto ad esempio di una errata percezione, il reato non sussiste.

Da sottolineare che il reato di calunnia può essere realizzato anche a mezzo di una denuncia anonima rivolta all’autorità giudiziaria o altra autorità (ad es. polizia, carabinier, guardia di finanza).

A differenza della DIFFAMAZIONE, con il quale il reato di calunnia viene spesso, comunemente e impropriamente, confuso, non si tratta di una offesa generica alla reputazione o all’onore dell’incolpato, ma della falsa attribuzione della commissione di un reato nella consapevolezza ( è bene ripeterlo !) che l’accusa è falsa perché l’incolpato è innocente.

La calunnia appartiene poi alla categoria dei reati “perseguibili d’ufficio”.

Che cosa significa perseguibilità d’ufficio ?

Perseguibilità d’ufficio sta a significare che per la loro punibilità non è necessaria una apposita istanza di punizione, ma una volta presentata una denuncia per calunnia, il procedimento che si instaura prosegue indipendentemente dalla volontà del soggetto che l’ha presentata.

La richiesta, tuttavia, che spesso mi viene rivolta da chi ritiene (a torto o a ragione) di essere vittima di una calunnia ovvero della falsa accusa di commissione di un reato è: avvocato procediamo subito ad una  controdenuncia !!

M è giusto  procedere in tal senso ?

Il punto è che non basta essere innocenti, ma a fronte di una accusa ingiusta, bisogna anche dimostrare di esserlo, motivo per cui inizialmente non è proprio consigliabile procedere ad una controdenuncia.

A parere di chi scrive, la persona falsamente accusata se è in grado di farlo e il caso lo consente, dovrà invece subito indicare agli inquirenti elementi utili alle indagini a suo favore, fornendo ad esempio un alibi o magari indicare nominativi di persone che possono smentire i fatti o le accuse, o ancora produrre documenti a discolpa e comunque tali da dimostrare o provare non solo la propria innocenza, ma anche quella circostanza cui ho fatto inizialmente cenno, ovvero l’intenzione consapevole e dolosa dell’accusa rivoltagli dall’accusatore.

Procedere subito ad una controdenuncia è sconsigliabile. Invero, finchè il procedimento iniziato con la denuncia calunniosa pende, la Procura della Repubblica non prenderà in considerazione la denuncia presentata dall’indagato. E’ dunque, necessario concentrarsi sulla difesa dell’accusa ingiusta salvo poi, una volta eventualmente assolti, valutare se denunciare o agire civilmente per il risarcimento dei danni.  Come riconosciuto dalla giurisprudenza, infatti, il danno da accusa ingiusta va ravvisato in una profonda sofferenza interiore, in un ingiusto patimento causato dall’illecito altrui che viene qualificato come danno morale ( Cass. Civ. SS.UU. n. 2515 del 21.2.2002), oltre che in quello che viene riassunto sotto la voce di danno esistenziale, che racchiude in se la lesione all’immagine, all’onore, alla reputazione e alla riservatezza.

In sintesi, dunque, gli elementi fondamentali che contraddistinguono il reato di calunnia, sono due:

  • Il primo oggettivo, ovvero l’accusa di aver commesso un reato; a tal fine è opportuno far attenzione che non ravvisa il reato di calunnia, l’attribuire la commissione di un illecito civile, amministrativo o tributario anche se tale accusa è falsa, ma l’accusa ingiusta deve riguardare un fatto-reato penalmente rilevante;
  • Il secondo soggettivo, ovvero l’accusa presuppone nell’accusatore la malafede cioè la consapevolezza di muovere un’accusa falsa.

Una cosa a conclusione di questa breve disamina dell’istituto giuridico della calunnia mi sento rivolgere: attenzione all’uso facile di denunce temerarie, frutto spesso di maldestre costruzioni, nella convinzione di risolvere un problema, in quanto è altrettanto facile esporsi a rischi giuridici piuttosto gravi.

La calunnia è un reato grave !

Grave dal punto di vista penale ma anche per le sue implicazioni morali.

La Giustizia in fondo, se riflettiamo bene, non può diventare un mezzo, uno strumento utilizzabile volto a soddisfare fini del tutto estranei allo spirito stesso della vera giustizia.

( Avv. Carlo Carandente Giarrusso – Penalista – Patrocinante in Cassazione)

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IL DIRITTO DEL FUTURO e L’IMPATTO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE .

Ciò che mi affascina in questo momento, in  quanto giurista e uomo di legge, è l’impatto che avrà, nel prossimo futuro, l’intelligenza artificiale sul diritto.

Tutto questo perchè l’intelligenza artificiale per le poche conoscenze che possiedo e per le discussioni in atto tra i cultori, pone interrogativi profondi e inaspettati che investono i campi più qualificati della civiltà sociale e giuridica, prefigurando scenari nei quali può essere messa in discussione l’essenza stessa di quella che consideriamo l’identità umana.

Naturalmente, non è un problema che investe solo i giuristi, ma immagino anche i filosofi, gli scienziati della robotica e dell’intelligenza artificiale.

Immagino che si affaccerà un nuovo mondo per il diritto, proponendo interrogativi che investiranno tutti i campi da quello della salute a quello del lavoro, dell’istruzione, della sicurezza, delle procedure democratiche.

Per questo  gli interrogativi principali che mi pongo sono i seguenti :

  1. quali nuovi strumenti il diritto metterà in campo ?
  2. come coesisteranno e quali principi saranno messi in campo per far coesistere l’uomo e le macchine ?
  3. come si adatteranno tali trasformazioni ai principi costituzionali irrinunciabili quali eguaglianza, dignità, tutela dei diritti inviolabili dell’uomo  ?

Non è fantascienza, è solo il prossimo futuro !!

(Avv. Carlo Carandente Giarrusso – Penalista – Patrocinate in Cassazione)

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LA GELOSIA PUO’ INTEGRARE L’AGGRAVANTE DEI MOTIVI ABIETTI O FUTILI ?

Sul punto si è espressa con sentenza del 29 luglio 2020 la Suprema Corte di Cassazione, V Sezione Penale ,  che con sentenza n. 23075 ha chiarito che la gelosia può integrare l’aggravante dei motivi abietti o futili di cui all’art. 61, n. 1), c.p. non soltanto allorché essa sia connotata dall’ ABNORMITA’ DELLO STIMOLO POSSESSIVO avverso la persona offesa, ma altresì quando la stessa sia permeata da uno “SPIRITO PUNITIVO”, produttivo di aberranti reazioni emotive a comportamenti della vittima PERCEPITI DALL’AGENTE COME ATTI D’INSUBORDINAZIONE : sulla centralità del principio di autodeterminazione delle persone – correlato con il fondamentale valore della dignità umana – riposa la configurazione in termini di maggiore gravità delle condotte violente che affondino le radici in un deviato sentimento di appartenenza, nutrito dall’imputato nei confronti dell’individuo con il quale ha intrattenuto una relazione affettiva.

In particolare, l’accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi richiede la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il comportamento posto in essere ed il motivo che l’ha ispirato, e del dato soggettivo, rappresentato dalla possibilità di contrassegnare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, cosicché lo stimolo esterno diviene il mero pretesto per la liberazione di un impulso criminale.

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 – 29 luglio 2020, n. 23075)

( Avv. Carlo Carandente Giarrusso – Patrocinante in Cassazione )

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DIPENDENTI PUBBLICI COINVOLTI IN PROCESSI PENALI: sospensione obbligatoria o facoltativa ?

Nel caso un dipendente pubblico venga raggiunto da un avviso di garanzia nell’ambito di un procedimento penale, l’Amministrazione di appartenenza, venuta a conoscenza dell’esistenza di detto procedimento è tenuta ad aprire nei suoi confronti un procedimento disciplinare che deve concludersi con una sanzione o un’archiviazione.

A fronte di questa regola generale, tuttavia, onde evitare di compiere attività amministrativa che potrebbe poi rivelarsi inutile o addirittura portare alla revoca di sanzioni disciplinari già comminate, il datore di lavoro pubblico ha la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare avviato, correlandolo alla durata e all’esito del procedimento penale, qualora ad es. la particolare complessità del fatto addebitato lo richieda oppure non disponga di elementi sufficienti a supporto di una eventuale sanzione. In questo caso, anche contestualmente, la stessa Amministrazione può sospendere dal servizio in via cautelare il dipendente se la continuazione della sua attività è ritenuta deleteria per l’immagine dell’Ente oppure può divenire occasione per il ripetersi delle condotte illecite contestate.

La norma principale di riferimento in materia che disciplina la SOSPENSIONE CAUTELARE DEL DIPENDENTE PUBBLICO è l’art. 55-ter, del d.lgs. n. 165/2001, rubricato proprio “Rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale” e che testualmente prevede “Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all’esito dell’istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l’amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente”.

A seguito della sospensione al dipendente è corrisposta un’indennità di natura assistenziale pari al 50% dello stipendio tabellare in godimento al momento della sospensione nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, salvo conguaglio nel caso in cui il procedimento penale si concluda con una pronuncia di assoluzione con formula piena e il procedimento disciplinare, a esso correlato, si chiuda conseguentemente con un provvedimento di archiviazione (la c.d. restitutio in integrum).

La restitutio in integrum connessa alla sospensione facoltativa consiste nella ricostruzione della carriera in termini di anzianità di servizio e pagamento delle retribuzioni non pagate e ha natura retributiva, non risarcitoria. Essa è dovuta, dunque, nel caso in cui interviene l’assoluzione del lavoratore con sentenza passata in giudicato.

Ciò significa che la sospensione cautelare, per il suo carattere unilaterale e discrezionale, non fa venir meno l’obbligazione retributiva ma la sospende e la subordina all’accertamento della responsabilità penale prima e disciplinare dopo del dipendente. Solo qualora il procedimento disciplinare si concluda sfavorevolmente per il dipendente con la sanzione del licenziamento, il diritto alla retribuzione viene definitivamente meno, in quanto gli effetti della sanzione retroagiscono al momento dell’adozione della misura cautelare; viceversa qualora la sanzione non venga inflitta o ne sia irrogata una di natura tale da non giustificare la sospensione sofferta, il rapporto riprende il suo corso dal momento in cui è stato sospeso, con obbligo per il datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni arretrate.

Infine è’ stato chiarito dalla giurisprudenza:

1)  che la sospensione NON  rappresenta in sé un provvedimento disciplinare avente CARATTERE SANZIONATORIO, bensì una misura cautelare configurabile come atto strumentale all’adozione di eventuali successivi provvedimenti disciplinari con una durata limitata nel tempo. La finalità della misura è quella di impedire che, in pendenza di un procedimento penale, la permanenza in servizio del dipendente inquisito possa pregiudicare l’immagine e il prestigio dell’Amministrazione di appartenenza (Cons. di Stato, Sez. III, sentenza 11 luglio 2014, n. 3587);

2) che per la sua adozione NON E’ RICHIESTO che l’Amministrazione svolga UNA DETTAGLIATA ANALISI DEI FATTI CRIMINOSI ascritti all’impiegato né che si diffonda nell’esame delle valutazioni effettuate in sede penale ma necessita solo dell’APPREZZAMENTO GRAVITA’ DELLE CONDOTTE ADDEBIATATE all’interessato E dell’eventuale TURBAMNETO ARRECATO alla FUNZIONALITA’ DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA dalla sua sottoposizione a procedimento penale (Cons. di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2006, n. 2656).

3)  che la sospensione cautelare facoltativa richiede soltanto il presupposto della natura particolarmente grave del reato e non che il dipendente abbia assunto la qualità di imputato, essendo sufficiente a tal fine la sottoposizione a procedimento penale. Quindi ANCHE NELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI è possibile comminare la sospensione dell’impiegato (sul punto, Cons. di St., Sez. VI, sentenza n. 880/2013).

( Avv. Carlo Carandente Giarrusso – Patrocinante in Cassazione )

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CORRUZIONE ELETTORALE : ANCHE L’ELETTORE E’ PENALMENTE RESPONSABILE !

Con l’avvicinarsi delle Elezioni politiche per il rinnovo dei due rami del Parlamento, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati, che avranno luogo domenica 4 marzo 2018, breve riflessione ritengo sia opportuna, circa i rimedi atti a prevenire l’esposizione del sistema al pericolo di assoggettamento ad indebite forme di condizionamento dell’amministrazione della cosa pubblica.
Il tale ottica, a fronte di chiari episodi di malcostume politico-clientelari, verificatisi nel corso degli anni e venuti alla ribalta della cronaca, il legislatore è intervenuto in ordine ai meccanismi di creazione del consenso e rapporto tra eletti ed elettori, punendo penalmente la c.d. “CORRUZIONE ELETTORALE” all’art. 86 DPR 570/60 .

Apro e chiudo parentesi, la reazione della società civile alle diverse forme di corruttela, ivi compresa quella elettorale, costituisce una piaga sociale che va necessariamente combattuta, oltre che sul piano giudiziario, anche e soprattutto sul terreno della promozione di una diversa coscienza sociale. La politica dovrebbe garantire la capacità effettiva di ripensare un territorio, non certo inserirsi in quelle vicende (ad es. il diritto al riconoscimento di una pensione di invalidità, l’assegnazione ad un alloggio popolare, una licenza commerciale) che, magari, spettando già di diritto, sono fortemente rallentate (a volte artificiosamente!) dal mal funzionamento delle istituzioni. Il malcostume politico, ancora presente nel nostro paese , dimostra, invece, come la ricerca del consenso da parte di candidati, si avvenuto ed avvenga ancora mediante assunzione o promesse di tipo clientelare.

Ciò premesso, per corruzione elettorale deve intendersi, qualunque patto tra l’elettore e il candidato (o chi agisce in suo vantaggio) in funzione del voto e finalizzato ad una specifica promessa (posto di lavoro, soldi o altra utilità) tale da interferire nella libera manifestazione del voto da parte degli elettori.
La ragione di punire simili condotte è da ricercarsi nell’esigenza di preservare da ogni condizionamento la libertà del diritto elettorale, garantire il regolare svolgimento delle campagne elettorali e assicurare che il diritto di voto, come recita l’art. 48 della Costituzione, sia realmente personale, libero e segreto.
La norma contempla due distinte ipotesi criminose: l’una a carico del candidato o di chi agisca a suo vantaggio, il quale per procurarsi il voto od altro vantaggio elettorale offre o promette agli elettori utilità di qualsiasi natura; l’altra a carico dell’elettore il quale per rendere favori elettorali accetta denaro od altra utilità.
Per configurarsi il reato, precisa la giurisprudenza, è sufficiente la semplice promessa di un’utilità o altro da parte del corruttore perché – usando un linguaggio in uso ai tecnici del diritto – siamo in presenza di un reato di pericolo astratto.
Dunque, il secondo comma dell’art. 86 citato, tipizza anche la condotta dell’elettore che a fronte del voto, ha accettato offerte, ricevuto denaro o altra utilità.
E’ passibile, dunque, di punizione, non solo il comportamento del “corruttore” (ad es. il politico di turno che a fronte di fantomatiche promesse chiede in cambio il voto), ma anche dell’elettore.

Spontanee possono sorge, allora, i seguenti interrogativi :
– Ma sostenere un candidato, allora è reato ?
– Partecipare ad es. ad una cena elettorale potrebbe essere scambiata per corruzione elettorale atteso che è finalizzata, comunque, ad ottenere il consenso ?
La risposta, a mio avviso, è negativa e risiede già nella norma .
La cena elettorale, per come normalmente è intesa , costituisce un momento in cui avviene la presentazione dei candidati alle elezioni e l’illustrazione del programma da realizzare. Il voto dei partecipanti, dunque, è meramente eventuale e si rapporta al gradimento che ottiene il candidato e il suo programma da realizzare.
Nella corruzione elettorale, invece, la dazione in favore dell’elettore (sotto qualunque forma avvenga, promessa di un posto di lavoro, soldi o altro futuro vantaggio) costituisce il compenso del voto ottenuto o da ottenere e si pone come controprestazione. Deve cioè sussistere, per parlarsi di corruzione elettorale, un vero rapporto ( anche semplicemente promesso !) tra voto e corresponsione di qualunque utilità , ovvero un rapporto sinallagmatico, come tecnicamente suol chiamarsi, di talchè il voto costituisce la controprestazione per quanto promesso o ricevuto.

( Avv. Carlo Carandente Giarrusso – Patrocinante in Cassazione )

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Riforma Processo penale, nuova legge in Gazzetta

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di ieri come legge n. 103/2017, la legge di riforma del processo penale. Dopo un lungo e travagliato iter in Parlamento e varie modifiche al testo, il testo ha ricevuto l’ok definitivo circa 2 settimane fa.

Scarica il testo della legge di riforma penale definitivo e pubblicato sulla G.U. che entrerà in vigore dal prossimo 3 agosto.

Vediamo in breve tutte le novità introdotte dalla legge di riforma penale:

Aumento delle pene minime: per scippo e furto in abitazione la pena passa da 1 a 3 anni, per la rapina sale da 3 a 4 anni come reclusione minima. Il voto di scambio politico-mafioso, può prevedere una pena che va tra i 6 e 12 anni.

Reati contro i minori, prescrizione dal compimento del diciottesimo anno: per tutelare lo status dei soggetti minori vittime di reati gravi, che non sempre denunciano con tempestività il fatto, la nuova legge prevede che la prescrizione decorrerà dal compimento del diciottesimo anno.

Intercettazioni, tocca al pm stralciare le comunicazioni: con l’obiettivo di cercare un equilibrio tra obbligo dell’azione investigativa e tutela della riservatezza dei dati, la legge incarica il pubblico ministero del compito di stralciare le intercettazioni ritenute inutili ai fini processuali o con comunicazioni non relative all’oggetto del fascicolo. Previsto un decreto legislativo in merito alle modalità di utilizzo specifiche di questo delicato strumento.

Tempi di Prescrizione più lunghi per i reati di corruzione: la nuova legge n. 103/2017 stabilisce che dopo la sentenza di condanna in primo grado la clessidra della non punibilità di arresti per 18 mesi e lo stesso a seguito della sentenza di appello. Raddoppiati i tempi di prescrizione per il reato di corruzione.

Ricorsi: sanzioni pecuniarie in aumento per i ricorsi valutati inammissibili per alleggerire il carico negli uffici della Corte di Cassazione.

Poteri di Gup e Gip: la nuova legge di riforma del processo penale prevede che nell’udienza preliminare il potere del giudice non possa più esercitare la supplenza dei poteri-doveri di indagine del pm. Resta salva la facoltà del giudice di disporre l’acquisizione di prove decisive ai fini del proscioglimento dell’imputato.

Avocazione del pm: il pubblico ministero rischia di essere sollevato dalla procura generale, se entro 3 mesi dalla chiusura delle indagini non ha proseguito con archiviazione o rinvio a giudizio.

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